divieto di abbandono rifiuti vari a tutela dell‘ambiente

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Sunto dell’ORDINANZA 105 del 23 dicembre 2016 (divieto di abbandono rifiuti vari a tutela dell‘ambiente)

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
Considerata la necessità di preservare il decoro urbano dei centri abitati e di salvaguardare e promuovere un corretto utilizzo dell’ambiente;
Rilevato che il suolo pubblico, a causa dell’incuria di alcuni cittadini, viene quotidianamente insudiciato con rifiuti di piccole e ridotte dimensioni, quali ad es. mozziconi dei prodotti da fumo, gomme da masticare, ecc., e che tali comportamenti costituiscono motivo di degrado del territorio comunale;
Preso atto che l’abbandono avviene, oltre che sul suolo, anche nelle acque, nelle caditoie e altri scarichi di acque in genere;
Rilevata la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e/o reprimere i comportamenti che incidono negativamente sul decoro della Città e a limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccole e ridotte dimensioni

ORDINA
A tutti i frequentatori delle aree verdi pubbliche o ad uso pubblico attrezzate, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

  1. è vietato l‘abbandono dei seguenti rifiuti:
    • mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e altri scarichi di acque in genere;
    • rifiuti di piccole e ridotte dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

AVVERTE
L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di abbandono di rifiuti di piccole e ridotte dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, comporta l‘applicazione della sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 150,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, mentre per le trasgressioni relative all‘abbandono dei prodotti da fumo, la sanzione è aumentata fino al doppio, ai sensi del D.Lgs n° 152 del 03.04.2006, come modificato dalla L. n° 221 del 28.12.2015, fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).