Disposizioni relative alla custodia e conduzione dei cani sul territorio comunale

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Sunto dell’ORDINANZA 104 del 23 dicembre 2016 (Disposizioni relative alla custodia e conduzione dei cani sul territorio comunale)

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
Premesso che il Comune di Thiene intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione, dei quali si riconosce l’importanza e se ne affermano i diritti, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e l’animale e la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente;
Rilevato che il suolo pubblico, a causa dell’incuria dei proprietari e conduttori di cani, viene quotidianamente insudiciato da escrementi di animali, situazione che provoca notevole disagio e problemi di natura igienico sanitaria per la cittadinanza, in particolare per i non vedenti ed anziani, oltre a costituire motivo di degrado del territorio comunale;
Preso atto delle problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza delle deiezioni di animali nei parchi pubblici, reiteratamente segnalate dei frequentatori di questi luoghi destinati soprattutto alla ricreazione ed allo svago di bambini;
Rilevata la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e/o reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro della Città e sulla salute delle persone;
Considerato che il proprietario e il conduttore di un cane sono sempre responsabili del  suo benessere, controllo e conduzione e rispondono, sia civilmente, sia penalmente, delle lesioni e dei danni a persone, animali e cose provocati dall’animale, e devono assumere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
ORDINA
A tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

  1. di utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1,5 durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  2. di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per incolumità pubblica perle persone o animali. È, comunque, obbligatorio applicare la museruola nelle aree pubbliche nei seguenti casi:
  • sempre, per i cani inseriti in un apposito registro tenuto dai servizi veterinari (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività);
  • quando vi siano occasioni, individuate con ordinanza, caratterizzate da grande afflusso di persone;
  1. di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia delle deiezioni liquide, qualora i cani sporchino aree pubbliche quali strade, marciapiedi, muri di edifici (pubblici e privati), giardini pubblici, mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico;
  2. di portare sempre con sè apposita paletta, sacchetto od altro strumento idoneo per un’igienica raccolta delle feci, da depositare nei contenitori del secco e nei cestini ed inoltre un contenitore di acqua per la diluizione delle deiezioni liquide, da mostrare agli organi di controllo;
  3. di ridurre il più possibile il rischio che i cani possano lordare i luoghi indicati al punto 3, intervenendo, anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere degli animali, tali da farli desistere dall’azione;
  4. è vietato lasciare il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
  5. in ogni caso è vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree attrezzate per particolari scopi, come le aree destinate per i giochi dei bambini, quando a tal fine siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, di seguito specificate:
  • PARCO BOSCO DEI PRETI
  • PARCO ALDO MORO
  • PARCO DEI FIUMI
  • PARCO DEL BERSAGLIERE
  • PARCO DEL DONATORE (divieto solo per la zona dell’area sportiva)
  • PARCO DON CARRARETTO
  • PARCO DON ZILIOTTO
  • PARCO FIAMME GIALLE
  • PARCO GIACOMO CHILESOTTI
  • PARCO MONS. ROSSINI (divieto solo per la zona dell’area giochi)
  • PARCO SAO GAETANO DO SUL
  • GIARDINO DEI GIUSTI
  • AREA VIA BETULLE
  • AREA VIA CANEO
  • AREA VIA DEI FAGGI
  • AREA VIA MAGENTA
  • AREA VIA N. SAURO
  • AREA VIA RETRONE
  • AREA VIA S. CABOTO
  • AREA VIA SEGANTINI
  • AREA VIA DELLA PIEVE
  • AREA VIA S. ILARIO;

Esenzioni:
sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani di ausilio ai non vedenti, i cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell‘esercizio delle attività istituzionali.
AVVERTE
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva l’applicazione dell‘art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).
Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi