Mappa & Statuto

mappa quartiere san vincenzo

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
  1. Il Comune di Thiene promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere, organismi di partecipazione su base territoriale.
  2. I Consigli di Quartiere si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
  3. Ogni Consiglio di Quartiere dovrà dotarsi del presente Statuto che disciplina – nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e di ogni altra fonte normativa sovraordinata – le proprie funzioni e la propria organizzazione.
  4. Copia dello statuto deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione all’Amministrazione comunale. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di modifica.
  5. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri delle violazioni degli Statuti dei Comitati di Quartiere alle norme di rango superiore richiamate nel comma 1, indicherà ai Comitati di Quartiere le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.
  6. I Comitati di Quartiere sono costituiti in Associazioni ai sensi del Codice Civile.
Art. 2 - I QUARTIERI: Denominazione e Territorio
  1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sette Quartieri:
    Cà Pajella;
    Cappuccini;
    Centro;
    Conca;
    Rozzampia;
    San Vincenzo;
    Santo-Lampertico.
    I confini sono identificati nella planimetria che si allega sub 1.
Art. 3 - FINALITÀ
  1. Il Comitati di Quartiere sono organismi apartitici, di partecipazione democratica, senza fine di lucro, che operano per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere.
  2. I Comitati  di Quartiere rappresentano le esigenze della popolazione del Quartiere. Hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini sui problemi della vita sociale ed amministrativa del Comune, favorendo così la più efficace rispondenza dell’attività amministrativa ai problemi generali e particolari del Quartiere.
  3. Il Comitato di Quartiere ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del Quartiere. Sulla base dei principi espressi dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, richiamati nello Statuto Comunale, ogni Comitato di Quartiere promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale attraverso:
    l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
    la collaborazione e il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, ecc.);
    la formulazione di proposte sulla programmazione delle opere pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
    la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitarie e culturali;
    la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l’integrazione sociale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza ai soggetti più deboli, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
    il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi interesse collettivo;
    la collaborazione con altre forme di associazionismo;
    il volontariato in generale.
  4. Per gli scopi suddetti, il Comitato di Quartiere potrà organizzare e promuovere specifiche manifestazioni, gestire contributi di privati e ogni altra iniziativa ritenuta utile. Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti. Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del Comitato di Quartiere.
Art. 4 - FUNZIONI CONSULTIVE
  1. I Comitati di Quartiere chiedono di essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l’Amministrazione comunale debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, in particolare i bilanci preventivi annuali e pluriennali, che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere, che riguardano:
    la pianificazione urbanistica;
    la progettazione di opere pubbliche;
    la pianificazione del sistema di mobilità.
  2. Il parere richiesto ai Comitati di Quartiere, se non acquisito dall’Amministrazione nel corso di incontri di confronto, deve essere comunicato per iscritto all’Amministrazione, unitamente al verbale del medesimo Comitato di Quartiere che ha trattato l’argomento, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta dell’Amministrazione è pervenuta al Comitato di Quartiere. Nei casi urgenti l’Amministrazione comunale, illustrandone le motivazioni, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a quindici giorni.
  3. Il parere dei Comitati di Quartiere non è vincolante. L’Amministrazione comunale è tenuta a comunicare al Comitato di Quartiere le proprie contro deduzioni.
  4. Rimane ferma la facoltà del Comitato di Quartiere di esprimere il proprio parere anche indipendentemente da una specifica richiesta dell’Amministrazione comunale.
  5. Al fine di rendere effettiva l’informazione e la funzione consultiva, ai Comitati di Quartiere sono inviati gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari comunali e possono essere inoltre invitati, con specifica comunicazione e diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari quando vi siano all’ordine del giorno argomenti di specifico interesse di uno o più Quartieri.
Art. 5 - FUNZIONI PROPOSITIVE
  1. Resta ferma la facoltà dei Comitati di Quartiere di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
  2. Le istanze e le proposte devono essere state votate e sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Quartiere.
CAPO II - STRUTTURA ED ORGANI DEL COMITATO
ART. 6 - ORGANI
  1. Fanno parte del Quartiere i Residenti e gli Operanti che nel Quartiere svolgono la propria attività.
  2. Sono Organi del Comitato di Quartiere:
    il Consiglio Direttivo;
    il Presidente;
    il Vice Presidente;
    il Segretario;
    il Tesoriere;
    l’Assemblea dei residenti nel quartiere.
  3. I Comitati di Quartiere hanno sede, ove possibile, in strutture comunali. L’Amministrazione comunale garantisce la disponibilità di spazi come sede per le riunioni e le attività del Consiglio di Quartiere. In alternativa, garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la copertura dei costi che i Consigli di Quartiere sostengono per l’uso di spazi presso altri soggetti, quali oratori, associazioni, e per le spese di funzionamento (utenze, cancelleria, telefoniche, altro) preventivamente concordate.
  4. I Comitati di Quartiere e i loro Organi durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo.
Art. 7 - L’ASSEMBLEA DI QUARTIERE
  1. L’assemblea di Quartiere, aperta a tutti i cittadini Residenti od Operanti nel Quartiere come definiti al comma 3 dell’Art. 15 che segue, è convocata dal Presidente o, in caso di suo momentaneo impedimento dal Vice Presidente, ogniqualvolta lo richieda il Sindaco o su richiesta di almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti nel Quartiere di Rozzampia e di almeno 100 (cento) cittadini residenti per tutti gli altri Quartieri. In tal caso, i motivi devono essere indicati nella richiesta che conterrà le firme autografe dei cittadini e la loro residenza; la richiesta deve essere consegnata al Presidente, il quale convoca l’assemblea con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
  2. La convocazione avviene tramite pubblico manifesto o avviso. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno per discutere la relazione del Presidente e le linee programmatiche e per l’illustrazione del rendiconto finanziario annuale. L’assemblea fornisce indirizzi e suggerimenti al Consiglio Direttivo per la definizione di obiettivi e gestione di problematiche emergenti nel quartiere.
  3. L’Assemblea ha funzioni di indirizzo dell’attività del Direttivo del Consiglio di Quartiere.
ART. 8 - Il DIRETTIVO DEL COMITATO DI QUARTIERE
  1. Il Direttivo del Comitato di Quartiere è formato da massimo 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente.
  2. Il Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
  3. Il Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nella seduta di insediamento entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno delle votazioni.
  4. Il Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Componente Commissione “Viabilità e Sicurezza”.
  5. La riunione del Direttivo è convocata dal Presidente o da almeno 5 consiglieri. La riunione è convocata tramite lettera spedita o recapitata a mano o mediante posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine è fissato in almeno 24 (ventiquattro) ore prima, anche telefonicamente. La convocazione è esposta presso la bacheca di Quartiere.
  6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l’intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-presidente.
  7. Le sedute del Direttivo sono pubbliche e vanno verbalizzate per iscritto dal Segretario. I verbali sono pubblici. Copia del verbale va pubblicata sul sito dei Comitati di Quartiere.
  8. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Direttivo, questi deve essere surrogato con il primo dei candidati non eletti.
  9. Le riunioni dei Consigli Direttivi per i primi 30 (trenta) minuti si svolgono in seduta pubblica, aperta ai Residenti e Operanti nel quartiere che hanno diritto di parola, ma non di voto.
  10. Qualora nel corso del mandato, a seguito di dimissioni o per altre cause, il numero dei Consiglieri di Quartiere scenda sotto il numero minimo di 5 (cinque) componenti, il Direttivo cesserà le sue funzioni e si procederà a nuove elezioni come stabilito all’art. 15 del presente Statuto.
ART. 9 - Il PRESIDENTE
  1. Il Presidente viene eletto dal Direttivo dei Comitato di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
    1. Il Presidente:
      a.  rappresenta il Comitato di Quartiere;
      b.  convoca e presiede il Direttivo e l’Assemblea di Quartiere;
      c.  cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, nonché con i Presidenti degli altri Consigli di Quartiere;
      d.  attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.
      e.  Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
      f.  Il Presidente può ricoprire tale carica per massimo due mandati consecutivi.
      g. Il Presidente è affiancato dai Componenti del Direttivo che partecipano attivamente alla vita del Comitato di Quartiere.
Art. 10 - VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
  1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
  2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti del Comitato di Quartiere, nonché il materiale previo inventario.
  3. lI Tesoriere tiene il registro di cassa e cura i pagamenti autorizzati dal Direttivo del Comitato e redige il rendiconto finanziario annuale.
ART. 11 - COMPONENTE COMMISSIONE VIABILITÀ E SICUREZZA
  1. Il Componente della Commissione “Viabilità e Sicurezza”, su delega del Presidente, rappresenta il Consiglio del Comitato di Quartiere in seno alla Commissione. Porta le istanze del Comitato all’attenzione dell’Amministrazione ed è tenuto a relazionare al proprio Comitato di Quartiere sui lavori della Commissione di cui fa parte. Il Componente della Commissione decade se sfiduciato dal suo Comitato o se lo stesso Comitato di Quartiere decade dalle sue funzioni.
ART. 12 - UFFICIO Dl PRESIDENZA
  1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere compongono l’Ufficio di Presidenza.
  2. L’Ufficio di Presidenza svolge l’attività preparatoria dei lavori del Consiglio Direttivo e delle assemblee, raccoglie il materiale informativo (con la collaborazione di tutti i consiglieri) sugli oggetti di discussione. L’Ufficio di Presidenza agevola il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni.
  3. La stessa carica non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di 2 (due) mandati consecutivi.
ART. 13 - MOZIONE Dl SFIDUCIA
  1. La mozione di sfiducia può essere proposta nel caso di palese inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto.
  2. I Consiglieri, anche singolarmente, possono proporre una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri dell’Ufficio di Presidenza e del Componente della Commissione “Viabilità e Sicurezza”. La mozione deve essere comunicata a tutti i Consiglieri e discussa nella successiva riunione del Consiglio Direttivo per una decisione di merito.
ART. 14 - COMITATO DEI PRESIDENTI DEI COMITATI DI QUARTIERE
  1. Il Comitato dei Presidenti è composto da tutti i Presidenti dei Comitati di Quartiere.
  2. Il Comitato dei Presidenti elegge al proprio interno, con voto a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vice Presidente.
  3. Dopo la prima elezione, le cariche di Presidente e Vice Presidente sono ricoperte a rotazione dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato cui spetta il turno di presidenza.
    I turni di presidenza hanno durata semestrale ed il Comitato cui spetta il turno è designato secondo la seguente procedura:
    a.    la  turnazione tra i Comitati è automatica e avviene seguendo l’ordine dell’elenco dei Comitati di Quartiere del precedente Art. 2;
    b.    il primo turno durerà dalla data di costituzione del Comitato dei Presidenti fino al 31 dicembre successivo. I semestri successivi avranno le seguenti decorrenze:
    –    primo semestre dall’1 gennaio al 30 giugno;
    –    secondo semestre dall’1 luglio al 31 dicembre.
  4. Il Presidente di turno è il rappresentante del Comitato dei Presidenti. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e ne garantisce l’esercizio delle funzioni, esegue i compiti e gli incarichi affidatigli dal Comitato stesso.
    In caso di assenza o impedimento, permanenti o temporanei, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o in caso di impossibilità anche di quest’ultimo, dal Presidente più anziano di età tra i Presidenti del Comitato.
    Il Presidente sceglie il Segretario, anche esterno al Comitato dei Presidenti, prepara il rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa e cura gli incassi e i pagamenti autorizzati dal Consiglio, cura l’esecuzione delle delibere del Comitato dei Presidenti e degli incarichi affidatigli.
    Il Presidente può delegare tali ultimi compiti di natura finanziario-contabile ad un Tesoriere da lui scelto.
    La firma e la rappresentanza legale del Comitato di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria, Amministrativa e di fronte a Terzi spettano al Presidente in carica.
    Il Segretario redige su apposito registro i verbali delle riunioni dell’Assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti dell’associazione, nonché il materiale inventariato.
  5. Il Comitato è convocato almeno una volta ogni 2 (due) mesi dal Presidente di turno o da suo delegato per esaminare materie di interesse generale e per confrontarsi su esperienze ed iniziative intraprese dai diversi Comitati di Quartiere.
  6. Alle riunioni del Comitato dei Presidenti partecipa anche il Vice Presidente o il Delegato dal Presidente di tutti i Comitati di Quartiere.
  7. La riunione del Comitato dei Presidenti è validamente costituita con la partecipazione dei Presidenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei Comitati aventi diritto. In caso contrario la riunione dovrà essere rinviata.
    Il Comitato dei Presidenti delibera a maggioranza qualificata col voto favorevole di 5/7 dei membri.
    Ogni Comitato di Quartiere esprime un solo voto.
  8. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Comitato dei Presidenti che devono essere sottoscritti dal Presidente di turno e dallo stesso Segretario.
  9. Il Comitato dei Presidenti può:
    a.    coordinare l’attività dei singoli Comitati di Quartiere su temi di interesse generale della Città e compiere le attività richieste o delegate dai Comitati di Quartiere;
    b.    rappresentare i Comitati di Quartiere anche unitariamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione limitatamente ai compiti o agli incarichi che gli verranno delegati o affidati dai Comitati stessi;
    c.    redigere documenti comuni da trasmettere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
    d.    richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta e ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse di tutti i Quartieri;
    e.    collaborare con altri soggetti ed Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Esso dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli Organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
  10. Al Comitato dei Presidenti vengono devoluti:
    a.    il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Consiglieri e degli altri Organi Sociali;
    b.    il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Consiglieri ovvero tra Residenti e/o Operanti e Consiglieri e/o Organi Sociali ovvero tra Consiglieri e terzi, escluse quelle che per Legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.
    In questa veste, il Comitato dei Presidenti opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite del Presidente di turno o suo Delegato, esclusivamente all’Assemblea di Quartiere.
CAPO III - SISTEMA ELETTORALE
ART. 15 - ELEZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE
  1. Sono elettori/elettrici del Consiglio del Comitato di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano Residenti o Operanti nel Quartiere.
  2. Sono eleggibili nel Consiglio nel Comitato di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano Residenti od Operanti nel Quartiere.
  3. Si definiscono Operanti i Titolari o i Soci di attività imprenditoriali, professionali ed economiche con sede della medesima attività nel Quartiere. Sono, altresì, definiti Operanti coloro che nel Quartiere svolgono attività a titolo di volontariato, in modo continuativo da almeno un anno.  In tal caso, l’attività e la sua continuità, dovrà essere certificata dal Responsabile dell’Ente dove questa viene svolta.
    Limitatamente al Quartiere Centro, la qualifica di Operante è estesa anche ai Dipendenti delle attività economiche ivi presenti.
  4. È possibile candidarsi in un solo Quartiere.
  5. La raccolta delle candidature è svolta dal Comune.
  6. L’organizzazione delle elezioni spetta al Comitato di Quartiere uscente.
  7. La data delle elezioni viene stabilita dal Sindaco, in accordo con il Comitato dei Presidenti di Quartiere, almeno 60 giorni prima della data stessa. Le elezioni devono svolgersi nello stesso weekend (sabato e domenica) per tutti i Quartieri, a distanza di almeno tre mesi da altre consultazioni elettorali.
  8. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l’effettiva rappresentatività del Comitato.
  9. I Comitati di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica, composta da almeno 5 candidati, in ordine alfabetico per ogni Quartiere.
  10. Tra gli eletti non va superata la proporzione di 1 (uno) a 4 (quattro) relativamente alla rappresentanza degli Operanti nel Quartiere (un operante eletto ogni quattro residenti eletti). Per il Quartiere del Centro, che ha nella rappresentanza degli “Operanti” una sua specificità, la proporzione di 1 (uno) a 3 (tre) relativamente alla rappresentanza degli Operanti nel quartiere risulta obbligatoria.
  11. Risultano eletti al Direttivo i 15 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  12. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d’età.
  13. Non possono far parte del Consiglio Direttivo:
    a.    i Parlamentari, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali;
    b.    i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere o Segretario, in partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
    c.    i componenti designati dall’Amministrazione Comunale in Enti e Società Pubbliche controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri enti locali;
    d.   coloro che non risiedono o non operano nel Quartiere.
  14. Le stesse cause di incompatibilità comportano decadenza automatica, se sopravvenute alla nomina; in particolare, per le cause di incompatibilità derivanti da cariche elettive, la decadenza avrà luogo dalla data di proclamazione dell’eletto.
  15. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo si verificano e si dichiarano le eventuali incompatibilità e decadenze e si provvede alla surroga.
  16. Le dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere inoltrate, per iscritto, al Presidente e al Vice Presidente. I Consiglieri saranno sostituiti dal Presidente del Consiglio Direttivo qualora:
    a.    sopravvengano condizioni di incompatibilità;
    b.    nel caso di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive;
    c.    quando il Consigliere non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statuari o vìola gravemente il regolamento;
    d.    per causa di forza maggiore.
  17. Alla sostituzione dei singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, secondo la graduatoria delle preferenze dei Candidati non risultati eletti.
  18. Nel corso del mandato, in caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica il Vice Presidente e, alla prima riunione utile, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente.
  19. Le candidature sono raccolte dal Comune entro 30 (trenta) giorni precedenti la data delle elezioni. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti dovranno comunicare il luogo o i luoghi e gli orari di votazione. L’Amministrazione comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, conferenze e comunicati stampa, stampa periodica, social network, altro) delle modalità di svolgimento delle elezioni (data, orario, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l’elettorato attivo e passivo, lista dei candidati per Quartiere e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario).
  20. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati. Al seggio devono essere presenti tre scrutatori, volontari non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente.
    L’individuazione degli scrutatori deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo uscente.
  21. I Presidenti dei seggi di ogni Quartiere svolgono le funzioni di coordinatore e referente per il Comune durante le elezioni.
  22. L’Amministrazione comunale fornirà ai Comitati di Quartiere uscenti le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico e quant’altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.
  23. Le votazioni si svolgeranno in forma segreta e l’elettore potrà esprimere le preferenze con il seguente criterio.
    È possibile esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze. È previsto l’obbligo di votare entrambi i generi (maschio/femmina) nel caso l’elettore utilizzi la totalità delle preferenze a sua disposizione (ovvero tre). Nel caso in cui la terna di preferenze espresse fosse esclusiva di un solo genere (tutti maschi o tutte femmine) si eliminerà la terza preferenza nell’ordine espresso, nella scheda, dall’elettore. Rimane valida la possibilità, per l’elettore, di esprimere una o due preferenze senza alcun vincolo di genere. Le votazioni dovranno essere svolte entro i 60 (sessanta) giorni dall’avviso.
    Le votazioni saranno valide con il raggiungimento del quorum fissato per ogni quartiere dal presente statuto. Concorrono al raggiungimento del quorum tutti gli aventi diritto al voto.
    Il quorum è dato dal 5% dei residenti aventi diritto di voto, con almeno il numero minimo di votanti riportato nel seguente elenco.
    Quorum per Quartiere:
    a.    CÀ PAJELLA: 170 votanti
    b.    CAPPUCCINI: 170 votanti
    c.    CENTRO: 150 votanti
    d.    CONCA: 200 votanti
    e.    ROZZAMPIA: 60 votanti
    f.     SAN VINCENZO: 160 votanti
    g.    SANTO LAMPERTICO: 60 votanti
  24. Il Sindaco, tramite il Dirigente dell’Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, potrà controllare il rispetto del principio democratico e di trasparenza, eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.
  25. Alle operazioni di voto segue lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico. I Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere esaminano i verbali di scrutinio, formulano la graduatoria dei candidati per ciascun Quartiere e il giorno successivo depositano le schede elettorali e i verbali presso il Comune racchiusi in plichi sigillati e controfirmati dagli scrutatori.
  26. Il giorno successivo a quello della votazione si riuniscono in seduta pubblica presso la sede del Comune: due dipendenti del Comune, rispettivamente del Servizio Elettorale e dell’Ufficio Istituti di Partecipazione, alla presenza (facoltativa) dei Presidenti di seggio, che esaminano i verbali di scrutinio e proclamano gli eletti.
Art. 16 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
  1. La prima seduta del Direttivo del Comitato di Quartiere deve essere convocata dal Consigliere anziano (colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze) entro il termine di 20 (venti) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
  2. Il Direttivo provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.
CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO
ART. 17 - GESTIONE DEL BILANCIO
  1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere un libro contabile per le entrate e le uscite, Il Presidente ha la possibilità di gestire direttamente, per eventuali emergenze non prevedibili e/o inderogabili, la somma massima di euro 100,00 (cento) da giustificare in fase di registrazione con idonei documenti. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà a redigere sul libro cassa il riassunto di tutte le entrate ed uscite (Bilancio) che verrà sottoposto all’approvazione del Comitato Direttivo in carica. L’esercizio finanziario inizia il primo Gennaio (01/01) e termina il trentuno Dicembre (31/12) di ciascun anno solare. L’approvazione del bilancio del Comitato Direttivo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio. Dopo l’approvazione, il bilancio viene reso di pubblico dominio attraverso l’affissione presso la bacheca del Comitato.
    I libri contabili possono essere consultati da tutti i Residenti e Operanti nel Quartiere con richiesta formale al Tesoriere.
ART. 18 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
  1. È fatto obbligo all’ufficio di Presidenza uscente di trasmettere tempestivamente al nuovo ufficio di Presidenza:
    a.    il Libro Cassa con eventuali fondi;
    b.    eventuali oneri da pagare;
    c.    il rapporto scritto con le attività in corso e relativo stato di avanzamento;
    d.    l’archivio dell’Ufficio di Presidenza uscente (atti costitutivi, verbali, statuto, ecc.);
    e.     le credenziali di accesso al Sito internet e della e-mail del Comitato;
    f.     ogni altra informazione necessaria per il completo passaggio di consegne.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19 - SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI DEL COMITATO
  1. Gli organi del Comitato di Quartiere possono sciogliersi oltre che per la scadenza triennale del mandato, anche a seguito di una specifica delibera dell’Assemblea dei residenti o operanti nel quartiere, presa col voto favorevole di almeno l’80% (ottanta per cento) dei componenti maggiorenni presenti nell’assemblea o per decisione dell’Amministrazione Comunale di porre fine all’attività dei Comitati di Quartiere.
ART. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO
  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate dai singoli Comitati di Quartiere, dal Comitato dei Presidenti o dall’Amministrazione Comunale.
    Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei cinque settimi dei componenti del Comitato dei Presidenti dei Comitati di Quartiere.
ART. 21 - NORME DI RINVIO
  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Norme di Legge vigenti in materia di associazionismo.
ART. 22 - ALLEGATI
  1. Sono parti integranti del presente Statuto:
    a.    l’elenco delle vie cittadine che definiscono i confini dei diversi Quartieri (allegato n.1).

    I PRESIDENTI FIRMATARI

    CÀ PAJELLA
    Sandonà Fabrizio

    CAPPUCCINI
    Carollo Alberto

    CENTRO
    Vecelli Alberto

    CONCA
    Rigoni Gian Riccardo

    ROZZAMPIA
    Carollo Silvia

    SAN VINCENZO
    Dal Santo Maurizio

    SANTO LAMPERTICO
    Marsetti Giampietro

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